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Cassazione, ordinanza 28 gennaio 2022, n. 2619, sez. V

Imposta sul reddito – bene in comunione legale - destinazione all’attività d’impresa di uno solo dei coniugi plusvalenza.

In tema di IRPEF, qualora un bene sia acquistato da un coniuge in regime di comunione legale, ma rientri nell'attività d'impresa esercitata separatamente, la plusvalenza conseguita dal maggior prezzo di cessione è fiscalmente imputata per l'intero al coniuge esercente l'impresa, costituendo esso il provento della propria attività e trovando la fattispecie regolazione nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 4, lett. a), secondo periodo (periodo aggiunto dal D.L. 2 marzo 1989, n. 69, art. 26, convertito nella L. 27 aprile 1989, n. 154), che stabilisce chiaramente che tra i redditi suddivisi tra i coniugi in regime di comunione legale non sono compresi quelli derivanti dall'attività separata di ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al coniuge percipiente.

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