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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6331, sez. II civile

CONDOMINIO - Acquisto di un immobile - Crediti del portiere - Anteriori all’acquisto - Accertamento giudiziale - Obbligo di pagamento a carico dell’ex proprietario - Sussistenza - Spese di lite - Pagamento da parte dell’attuale proprietario - Motivi.


Per le spese necessarie per la prestazione di un servizio di interesse comune, quale quello di portierato, la nascita dell'obbligazione contributiva in capo al condomino coincide con l'erogazione effettiva del servizio, con la conseguenza che l'obbligo grava su chi sia titolare dell'immobile al momento della prestazione del portiere. Restano tuttavia a suo carico le spese di giudizio perché in qualità di proprietario è l’unico che può manifestare il dissenso alla causa.
 

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