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Cassazione, sentenza 8 aprile 2022, n. 11491, sez. III civile

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - Riscatto agrario - Pagamento del prezzo di acquisto del fondo - Tempestività - Rifiuto del creditore di accettazione del pagamento - Offerta non formale - Irrilevanza - Offerta reale - Necessità - Obsolescenza, macchinosità ed eccesso di formalismo della "mora credendi" - Esclusione - Fattispecie.


Ai fini dell'esercizio del riscatto agrario, il soggetto retrattante, in assenza di collaborazione dei venditori, deve necessariamente effettuare il versamento del prezzo - alla cui tempestiva esecuzione è subordinata l'efficacia del riscatto - mediante l'offerta reale ex art. 1208 c.c., non potendo valersi di un'offerta non formale - la quale non estingue l'obbligazione, ma produce il solo effetto di non incorrere nella mora del debitore - ed essendo irrilevante la pretesa obsolescenza e macchinosità della "mora credendi", la cui disciplina è fondata su esigenze di certezza giuridica.

 

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