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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza 28 settembre 2022, n. 28181, sez. II civile

CONDOMINIO - Creazione di un’unità immobiliare aggiuntiva in sostituzione di un box - Unità immobiliare non esistente all’atto della costituzione del condominio - Utilizzazione di parti comuni - Presunzione di condominialità - Non sussiste.


È indiscutibile che, affinché un singolo condomino possa presumersi comproprietario di una determinata parte comune di un edificio condominiale, è necessario che, all'atto della costituzione del condominio, sussistesse un rapporto di accessorietà, di tipo strutturale e funzionale, tra tale parte comune (come sono il giardino e la piscina condominiali) e la singola, distinta, unità immobiliare, nella sua originaria conformazione (poi pervenuta al detto condomino), di modo che possa venirsi a configurare l'idoneità, anche se non esteriorizzatasi, della prima ad essere utilizzata in funzione del godimento della seconda.
Se questa è la premessa generale, diviene consequenziale ritenere che la suddetta presunzione (di condominialità) non opera nel momento in cui l'indicata relazione attitudinale non esisteva al momento del frazionamento dell'edificio in proprietà diverse e si sia venuta a realizzare solo successivamente per effetto della trasformazione apportata alla porzione immobiliare di proprietà singola.

 

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