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Cassazione, sentenza 27 luglio 2022, n. 23502, sez. III civile

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - TRA LE PARTI - Negozio sotteso all’emissione di titolo cambiario - Azione di simulazione assoluta promossa dal terzo - Onere di allegazione e prova - Spettanza - Contenuto – Fondamento.


Sul terzo che proponga un'azione di simulazione assoluta dell'accordo sotteso all'emissione (o alla successiva circolazione) di un titolo cambiario grava l'onere di allegare il negozio presupposto e di dimostrarne l'insussistenza, dal momento che il carattere formale ed astratto dell'obbligazione cambiaria - per definizione assistita da una presunzione di esistenza del rapporto sottostante - sarebbe irrimediabilmente vanificato qualora l'esperimento dell'azione di simulazione importasse per il creditore cambiario l'onere di palesare la natura giuridica del contratto sotteso al rilascio dei titoli.

 

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