Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: ARBITRATO

Cassazione, ordinanza 5 aprile 2023, n. 9395, sez. I civile

ARBITRATO  -  LODO  (SENTENZA  ARBITRALE)  -  IMPUGNAZIONE  -  Arbitrato  societario  - Impugnabilità del lodo per errore “in iudicando” - Limiti - Questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari - Testo dell’art. 829 c.p.c. vigente “ratione temporis” - Irrilevanza.


In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.

 

Modulo Ricerca Generica per Argomento