Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

*Cassazione, sentenza 11 maggio 2023, n. 12813, sez. II civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATI E DONAZIONI IN CONTO DI LEGITTIMA - Legittimario – Rinuncia all’eredità - Effetti sulle donazioni e i legati ricevuti dal “de cuius” - Chiamati in rappresentazione - Onere di imputazione alla quota di legittima - Sussistenza.


Ai sensi dell'art. 552 c.c., il legittimario che rinunci all'eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati disposti in suo favore, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto delle suddette disposizioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando l'onere di questi ultimi di imputarli alla quota di legittima nella quale subentrano "iure repraesentationis".

 

Modulo Ricerca Generica per Argomento