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Cassazione, ordinanza 4 luglio 2023, n. 18848, sez. III civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INCAPACITÀ NATURALE DI INTENDERE E DI VOLERE -ATTI COMPIUTI DA PERSONA NATURALMENTE INCAPACE - Atto notarile - Efficacia probatoria privilegiata - Limiti - Partecipazione all'atto rogato di un soggetto affetto da sordità - Dichiarazione della parte di essere parzialmente priva dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere – Contestazione - Querela di falso - Necessità - Ragioni.


L'efficacia probatoria privilegiata dell'atto notarile - sancita dall'art. 2700 c.c. e relativa alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti innanzi a questo compiuti - non si estende al contenuto intrinseco e alla veridicità delle dichiarazioni rese dalle parti, né agli apprezzamenti e alle valutazioni del notaio rogante; tuttavia, qualora il comparente abbia dichiarato di essere affetto da sordità perché parzialmente privo dell'udito, ma in grado di leggere e scrivere, tale dichiarazione, in quanto proveniente dalla stessa parte interessata e documentata dal notaio come evento avvenuto in sua presenza, può essere rimossa soltanto con la querela di falso, non trattandosi di una valutazione personale del professionista.

 

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