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Cassazione, ordinanza 30 ottobre 2023, n. 30054, sez. I civile

SOCIETÀ – DI CAPITALI – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CAPITALE SOCIALE - CONFERIMENTI - Art. 2467 c.c. - Nozione di finanziamento - Limitazione alla categoria dei contratti di credito - Esclusione - Rilascio di garanzie e forniture senza corrispettivo - Rilevanza.


In tema di fallimento, ai fini dell'ammissione allo stato passivo, la nozione di finanziamento dei soci a favore della società, di cui all'art. 2467 c.c., non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l'effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.

 

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