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Cassazione, ordinanza 19 marzo 2024 n. 7389, sez. III civile

FIDEJUSSIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Regresso del terzo datore di pegno - Disciplina di cui all’art.1952 c.c. - Applicabilità - Esclusione - Limiti. 


All’azione di regresso del terzo datore di pegno, che ha pagato il creditore, verso il debitore il cui debito ha garantito, non si applica la disciplina di cui all’art. 1952 c.c., dettata per la fideiussione, se non in ragione di una espressa previsione delle parti.

 

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