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Cassazione, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6794, sez. I civile

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - CAUSE In genere.


Il contratto di gestione di portafoglio di investimento stipulato con un intermediario finanziario deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 e dell’art. 30, comma 1, del Regolamento Consob, n. 11522 del 1998; tale forma scritta, prevista dalla legge a protezione dell’investitore, non ammette equipollenti o ratifiche, cosicché non è idonea ad integrare il requisito formale la sottoscrizione del documento sui rischi generali di cui all’art. 28 del citato Regolamento Consob, che assolve unicamente ad una funzione strumentale e propedeutica alla stipulazione del contratto di gestione e serve a rendere l’investitore più consapevole rispetto ai rischi dell’investimento e del mandato gestorio conferito all’intermediario.

 

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