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Cassazione, sentenza, 4 aprile 2024, n. 8907, sez. II civile

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL RAPPRESENTANTE - CONFLITTO D'INTERESSI Incompatibilità - Valutazione in concreto del singolo atto o contratto - Condizioni - Vantaggio per una delle parti attraverso il sacrificio dell'altra - Riferimento temporale al momento perfezionativo del contratto - Necessità - Evenienze successive - Irrilevanza.


Il conflitto d'interessi idoneo, ex art. 1394 c.c., a produrre l'annullabilità del contratto, richiede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto d'incompatibilità tra gli interessi del rappresentato e quelli del rappresentante, da dimostrare non in modo astratto od ipotetico ma con riferimento al singolo atto o negozio che, per le sue intrinseche caratteristiche, consenta la creazione dell'utile di un soggetto mediante il sacrificio dell'altro; tale situazione, riferendosi ad un vizio della volontà negoziale, deve essere riscontrabile al momento perfezionativo del contratto, restando irrilevanti evenienze successive eventualmente modificative dell'iniziale convergenza d'interessi.

 

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