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Cassazione, ordinanza 21 giugno 2024, n. 17232, sez. V

Imposte di successione e donazione, registro e ipocatastale - Trust – Presupposto impositivo.


La costituzione del vincolo di destinazione di cui all'art. 2 co.47 D.L. 262/06, conv. in. L. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; per l'applicazione dell'imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; nel trust di cui alla L. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja 1° luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell'atto istitutivo né nell'atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee - in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione - ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo. Posto che l'imposta sulle successioni e donazioni ha, pertanto, come presupposto l'arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, ai fini della sua applicazione in misura proporzionale occorre valutare se sin dall'istituzione del trust si sia realizzato un trasferimento definitivo di beni e diritti dal trustee al beneficiario, ed in mancanza di tale condizione, come nel caso in esame, l'atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro (cfr. Cass. n. 31445 del 2018). Ne consegue che, poiché secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, il trasferimento dal settlor al trustee di beni avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi, poiché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso trustee, che è tenuto solo ad amministrarli ed a custodirli, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del loro trasferimento ai beneficiari del trust, detto atto, pertanto, è soggetto a tassazione in misura fissa per quanto attiene sia all'imposta di registro, che alle imposte ipotecaria e catastale (cfr. Cass. n. 2897/2020, n. 3075/2020, n. 10254/2020, n. 16699/2019, n. 975/2018, n. 21614/2016, n. 25478/2015).

 

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