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Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 3 luglio 2024, n. 18213, sez. III civile

Azione revocatoria ordinaria – Ipoteca – Onere della prova – Prelazione.


In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di un’ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo non esclude la connotazione dell’atto stesso come “eventus damni”, in quanto la valutazione della idoneità dell’atto a costituire un pregiudizio e della possibile incidenza della causa di prelazione connessa all’ipoteca va compiuta attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro. Nel contesto dell’azione revocatoria ordinaria, incombe al convenuto dimostrare che, nonostante l’atto di disposizione oggetto di revoca, il suo patrimonio ha una capienza comunque tale da poter garantire il debito; tale prova non può essere considerata “diabolica” se è sufficiente allegare lo stato patrimoniale in essere da cui risulta chiaramente la consistenza del patrimonio residuo.

 

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