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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza, 2 dicembre 2024, n. 30799, sez. II civile

Ufficio secondario - Responsabilità.


In materia di deontologia professionale notarile, la locuzione “ricorrenti prestazioni” presso terzi o organizzazioni o studi professionali, descritta dall’art. 31, lett. f), del Codice deontologico, è stata interpretata nel senso che incorre nel relativo divieto il professionista che abbia rogato fuori dalla propria sede istituzionale un consistente numero di atti, pari ad una percentuale rilevante della totalità degli atti dallo stesso notaio rogati in un ragionevole arco di tempo, non inferiore all'anno solare, e che “l'espressione “ricorrente” fa riferimento ad una attività notarile svolta tendenzialmente o sistematicamente fuori della sede istituzionale del notaio. Per comprendere se il Notaio abbia violato il divieto di apertura di un ufficio secondario di cui all'art. 10 dei principi di deontologia professionale dei notai, è dunque necessario considerare se normalmente, tendenzialmente, sistematicamente, il Notaio di che trattasi svolge la sua funzione fuori del suo studio istituzionale, secondo un criterio quantitativo che considera attività “normalmente, tendenzialmente, sistematicamente” svolta fuori dalla sede istituzionale quella consistente nella realizzazione della “maggiore quantità degli atti rogati”.

 

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