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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza, 18 febbraio 2025, n. 4221, sez. II civile

Dovere di personalità della prestazione notarile.

 

La personalità della prestazione, cui il notaio è tenuto sia prima che dopo la stesura dell'atto da leggere alle parti, impone ad esso di adempiere al c.d. dovere di adeguamento, il quale si sostanzia nel compimento, con la diligenza media di un professionista sufficientemente preparato e avveduto, di tutte le attività necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti. La prestazione professionale del notaio, il cui contenuto essenziale è l'obbligo di informazione e consiglio, non può quindi ridursi a quella di un passivo registratore delle dichiarazioni altrui, ma deve estendersi ad un'attività preparatoria adeguata ad assicurare serietà e certezza degli effetti tipici e risultato pratico perseguito ed esplicitato dalle dette parti; di conseguenza, la prova che il notaio sia venuto meno al dovere di diligenza e di lettura personale dell'atto può essere desunta in via presuntiva anche semplicemente dal numero degli atti rogati, quando esso sia tale che il tempo teoricamente dedicato alla formazione di ciascuno di essi non sia neppure sufficiente a darne integrale lettura.

 

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