Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza, 13 marzo 2025, n. 6648, sez. I civile

PROCEDIMENTO CIVILE – CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE - Separazione consensuale - Trasferimento immobiliare in esecuzione degli accordi - Azione revocatoria del terzo creditore - Conflitto di interessi tra genitori e figli minori - Nomina del curatore speciale - Esclusione - Ragioni.

 

Nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria proposta dal terzo creditore, per far dichiarare l’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di trasferimento immobiliare, concluso in esecuzione degli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione consensuale, non è necessaria la nomina del curatore speciale per rappresentare i figli minori, acquirenti del bene, poiché la controversia non mira a mettere in discussione il perfezionamento inter partes del negozio di trasferimento, ma a tutelare la garanzia patrimoniale generica del creditore, in relazione al quale genitori e figli hanno la medesima posizione processuale, non trovandosi in conflitto di interessi tra loro.

 

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