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Categoria: ESPROPRIAZIONE

Cassazione, ordinanza, 25 marzo 2025, n. 7947, sez. I civile

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D’URGENZA (OPERE DI BONIFICA E LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DI OO.PP.) - RISARCIMENTO DEL DANNO Delega per l’espropriazione ad altro ente - Occupazione appropriativa - Responsabilità del delegato - Sussistenza - Fondamento.

 

L’ente espropriante resta pur sempre "dominus" della procedura anche ove ricorra all’istituto della delega (art. 60 della l. n. 865 del 1971) ed è perciò responsabile dell’operato del delegato (nella specie, l’A.T.E.R.P.), poiché la legge dispone che l’espropriazione si svolge non soltanto "in nome e per conto" del delegante, ma anche "d’intesa" con quest’ultimo, che conserva ogni potere di controllo e di stimolo, il cui mancato esercizio è fonte di corresponsabilità con il delegato per i danni da questi materialmente arrecati, senza che assuma rilievo – qualora sia, comunque, avvenuta la radicale trasformazione del fondo in difetto di tempestiva emanazione del decreto di esproprio – la natura del negozio intercorso tra delegante e delegato; ne consegue che, in ipotesi di occupazione appropriativa, dell’illecito risponde sempre e comunque l’ente che ha posto in essere le attività materiali, di apprensione del bene e di esecuzione dell’opera pubblica, non potendo però escludersi la responsabilità concorrente e solidale del delegante, da valutare sulla base della rilevanza causale delle singole condotte.

 

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