Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza, 13 marzo 2025, n. 6675, sez. I civile

SOCIETÀ - FUSIONE - IN GENERE Scissione di società - Procedimento - Stipulazione dell’atto di scissione - Effetti civilistici - Acquisizione - Iscrizione nel registro delle imprese - Decorrenza - Conseguenze sull’applicazione del d.lgs. n. 6 del 2003 - Fattispecie.

 

In tema di operazioni straordinarie, la scissione societaria si perfeziona attraverso un procedimento complesso, che si avvia con la redazione e pubblicità del progetto, prosegue con la deliberazione della scissione e termina con la stipulazione del relativo atto, sottoscritto dal legale rappresentante, e solo da quest’ultimo momento l’operazione acquisisce effetti civilistici, decorrenti dall’iscrizione nel registro delle imprese, che, ove avvenga in data successiva all’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, determina l’applicazione del nuovo art. 2506-bis c.c. in tema di responsabilità della società beneficiaria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto non abusiva la scelta di differire gli effetti della scissione, stipulando l’atto in una data tale da poter fruire della nuova disciplina più favorevole, poiché ciò corrispondeva ad una legittima opzione dell’autonomia privata).

 

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