Data pubblicazione:

*Cassazione, ordinanza 7 marzo 2025, n. 6157, sez. V

Imposta di registro - Atto di divisione - Calcolo della base imponibile - Massa comune - Art. 34, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986 - Comunione ereditaria e comunione ordinaria - Differenze - Masse plurime - Art. 34, comma 4, d.P.R. n. 131 del 1986 - Comunione tra gli stessi soggetti se ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte - Unicità di comunione pur in presenza di titoli diversi - Conseguenze

 

In tema di imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, ai fini del calcolo della base imponibile, il comma 1 dell'art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986 detta i criteri per determinare la c.d. massa comune, distinguendo tra comunione ereditaria e comunione ordinaria in base al nesso tra l'oggetto della comunione e il titolo da cui esso deriva: nella comunione ereditaria, la massa dividenda è costituita dal valore, riferito alla data della divisione, dell'asse ereditario netto, nella comunione ordinaria, la massa comune è costituita dai beni risultanti dal precedente atto che abbia scontato l'imposta dei trasferimenti. Il successivo comma 4 disciplina il diverso fenomeno delle c.d. masse plurime, disponendo che le comunioni tra gli stessi soggetti, che trovano origine in titoli diversi, sono considerate come una sola comunione nel caso in cui l'ultimo acquisto di quote sia avvenuto per successione mortis causa, cosicché, in tale predetta ipotesi, ai fini dell'imposta di registro, la divisione, sebbene relativa a masse plurime, è considerata come riferibile a una sola massa.

 

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