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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 27 settembre 2016, n. 18939, sez. I civile

CONDOMINIO - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - Consorzio di urbanizzazione – Gestione impianti e servizi – Vincolo di accessorietà necessaria – Con gli immobili del comprensorio – Obbligo di pagamento degli oneri consortili – Sussiste.
Deve rilevarsi che i consorzi di urbanizzazione - consistenti in aggregazioni di persone fisiche o giuridiche, preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi - sono figure atipiche, nelle quali i connotati delle associazioni non riconosciute si coniugano con un forte profilo di realità, derivante dal vincolo di accessorietà necessaria sussistente tra gli impianti o servizi che il consorzio cura ed i singoli immobili inclusi nel comprensorio edilizio.
Non si può predicare un disinteresse del singolo proprietario al mantenimento di quelle opere ed impianti, inerendo invece alla titolarità del diritto di proprietà sull’immobile l’obbligo di contribuire alle relative spese, alla stregua del disposto dell’art. 1104 cod. civ.

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