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* Cassazione, sentenza 9 novembre 2016, n. 22825, sez. II civile

SUCCESSIONE IN GENERE - Accettazione della eredità.
Con riferimento all'accettazione dell'eredità delle persone giuridiche, l'art. 13 legge n. 127 del 1997, come sostituito dall'art. 1 legge n. 192 del 2000, che ha disposto l'abrogazione dell'art. 17 c.c. anche con riferimento alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della l. n. 127 citata, non può applicarsi ad un rapporto che sia già definito con l'autorizzazione intervenuta prima della suddetta data. A tale rapporto, infatti, deve ritenersi applicabile, ratione temporis, l'art. 17 c.c., che prescriveva a tal fine l'autorizzazione governativa, da intendersi quale condizione legale all'efficacia del negozio di accettazione, improduttivo di effetti fino a che tale acquisizione non fosse intervenuta.

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