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* Cassazione, sentenza 30 novembre 2016, n. 24419, sez. II civile

PROPRIETÀ - COMUNIONE – Garage – Apertura sul fondo comune – Uso più intenso o costituzione di servitù – Omessa motivazione – Annullamento – Necessità – Fondamento.

In tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità maggiore e più intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso e senza che tale uso più intenso sconfini nell'esercizio di una vera e propria servitù.

(Nel caso di specie è annullata con rinvio la sentenza di merito che non ha chiarito se l'apertura dei garage di proprietà esclusiva verso il fondo comune integri gli estremi di una maggiore e più intensa utilizzazione del bene comune o invece gli estremi della costituzione di una servitù a carico di un bene comune).

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