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Cassazione, sentenza 26 settembre 2016, n. 18845, sez. I civile

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - Vizio di convocazione dell'assemblea - Regime anteriore alla riforma del diritto societario - Inesistenza della delibera assunta - Sussistenza.
La deliberazione assembleare di una società si configura come il momento conclusivo di un "iter" procedimentale che prende inizio dalla convocazione degli aventi diritto ed è destinato a concludersi con l'espressione della volontà assembleare, che sarà formalizzata come deliberazione, sicché l'omessa convocazione di uno di quegli aventi diritto, rappresentando impedimento a che l'adunanza dei partecipanti possa qualificarsi giuridicamente come assemblea, determina - nel regime anteriore alla riforma del diritto societario - la giuridica inesistenza della deliberazione che da essa venga assunta.
SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA DEI SOCI - DELIBERAZIONI - INVALIDE - Impugnazione di delibera assembleare - Regime anteriore alla riforma del diritto societario - Nullità - Deposito di un'azione - Necessità - Esclusione - Fondamento - Interesse all'impugnazione - Sufficienza - Perdita della qualità di socio - Sussistenza.
Il preventivo deposito di un'azione, quale prova della qualità di socio, è previsto dall'art. 2378 c.c., nel testo, ante riforma del 2003, applicabile "ratione temporis", solo ai fini della legittimazione attiva nell'azione di annullamento delle delibere assembleari e non anche in quella diretta alla declaratoria di loro nullità (o inesistenza), la quale, invece, è proponibile da chiunque vi abbia interesse, e, quindi, anche da chi, avendo perso la qualità di socio per effetto della deliberazione che impugna per nullità (o inesistenza), intenda rimuoverne gli effetti illegittimamente prodotti, così ripristinando la suddetta qualità.

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