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Categoria: CONDOMINIO

* Cassazione, sentenza 21 febbraio 2017, n. 4437, sez. II civile

CONDOMINIO - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - Porta-finestra - Trasformazione in passo carraio - Uso intenso della cosa comune da parte del proprietario esclusivo - Pregiudizio per stabilità e decoro architettonico dell'edificio - Rimozione dell'opera - Non sussiste.
L'apertura di varchi e l'installazione di porte o cancellate in un muro ricadente fra le parti comuni dell'edificio condominiale, eseguite da uno dei condomini per creare un nuovo ingresso all'unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, non integrano, di massima, abuso della cosa comune suscettibile di ledere i diritti degli altri condomini, non comportando per costoro una qualche impossibilità di far parimenti uso del muro stesso ai sensi dell'art. 1102, primo comma, c.c., e rimanendo irrilevante la circostanza che tale utilizzazione del muro si correli non già alla necessità di ovviare ad una interclusione dell'unità immobiliare al cui servizio il detto accesso è stato creato, ma all'intento di conseguire una più comoda fruizione di tale unità immobiliare da parte del suo proprietario. Negli edifici in condominio, i proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli artt. 1102 e 1122 c.c. non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato.

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