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Categoria: FAMIGLIA

* Cassazione, sentenza 27 aprile 2017, n. 10377, sez. III civile

FAMIGLIA - Consorzio familiare – Convivenza more uxorio – Abitazione di proprietà del de cuius – Occupazione senza titolo del convivente superstite – Detenzione qualificata – Estinzione – Sussiste.
Il convivente more uxorio vanta sull’abitazione di proprietà esclusiva dell’altro una detenzione qualificata che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare, individuato dall’ordinamento nella comunanza di vita attuata anche con la coabitazione. Ne segue che una volta venuto meno il titolo, per cessazione della convivenza, dovuta a libera scelta delle parti ovvero in conseguenza del decesso del convivente proprietario-possessore, si estingue anche il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata sull’immobile. La rilevanza sociale e giuridica che riveste la convivenza di fatto, non incide infatti, salvo espressa previsione di legge, sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile, non trovando applicazione, ratione temporis, alla fattispecie la norma dell’articolo 1, comma 42, della legge 20 maggio 2016 n. 76 che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili, ma riverberando piuttosto sul piano del canone di buona fede e di correttezza «dettato a protezione dei soggetti più esposti e delle situazioni di affidamento» che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all’ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione abitativa.

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