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Categoria: FAMIGLIA

Cassazione, sentenza 21 aprile 2017, n. 10147, sez. lavoro

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - IMPRESA FAMILIARE - (COSTITUZIONE - NATURA - OGGETTO) - DIRITTI DEI PARTECIPANTI - Diritto di prelazione ex art. 230-bis, comma 5, c.c. - Conferimento dell'azienda in una società di persone - Sussistenza - Fondamento.
In tema di impresa familiare, è sufficiente, ai fini dell’operatività della prelazione di cui all’art. 230-bis, comma 5, c.c., una volta accertata la partecipazione all’attività, che vi sia stato un trasferimento d’azienda affinché il familiare partecipe possa essere messo nelle condizioni di esercitare il proprio diritto, risultando del tutto ininfluente che la cessione avvenga mediante conferimento in una società di persone, di cui il titolare dell’azienda stessa conservi un ruolo dominante quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore, poiché la norma tutela il familiare estromesso e non colui che sia stato incluso nella vicenda traslativa, senza che rilevi il requisito dell’estraneità di cui all’art. 732 c.c., norma richiamata dall’art. 230-bis solo “in quanto compatibile”.

 

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