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Cassazione, sentenza 22 maggio 2015, n. 10653, sez. II civile

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ - Prescrizione annuale ex art. 184, secondo comma, cod. civ. - Regime speciale rispetto all'art. 1442 cod. civ. - Conseguenze - Applicabilità della regola "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" in materia di comunione legale tra coniugi - Esclusione.

L'art. 184, secondo comma, cod. civ., il quale prevede, senza deroga alcuna, la prescrizione annuale dell'azione di annullamento degli atti di disposizione di beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro, costituisce una norma speciale rispetto alla regola generale di cui all'art. 1442 cod. civ., riguardante la prescrizione quinquennale dell'azione di annullamento del contratto e la corrispondente imprescrittibilità della relativa eccezione, con la conseguenza che il principio "quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum" non è applicabile, neppure in via analogica, in materia di amministrazione dei beni della comunione legale tra coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 184 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1442 quater

Massime precedenti Conformi: N. 16099 del 2003 Rv. 567705

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