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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 20 agosto 2015, n. 16990, sez. II civile

RESPONSABILITÀ NOTAIO – Trasferimento di un bene trasferito in parte di terzi.

Il notaio, in caso di stipulazione di un contratto di compravendita immobiliare, è tenuto al compimento delle attività accessorie e successive necessarie per il conseguimento del risultato voluto dalle parti, e in particolare all’effettuazione delle c.d. visure catastali e ipotecarie, allo scopo di individuare esattamente il bene e verificarne la libertà.

La fonte dell’obbligo per il notaio rogante di effettuare le visure deve propriamente ravvisarsi non già nella diligenza professionale qualificata bensì nella clausola generale di buona fede oggettiva o correttezza ex art. 1175 c.c. e l’impegno imposto dall’obbligo di buona fede oggettiva o correttezza va correlato alle condizioni del caso concreto, alla natura del rapporto, alla qualità dei soggetti coinvolti.


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