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Categoria: EDILIZIA

Cassazione, sentenza 21 luglio 2015, n. 31618, sez. III penale

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Reati edilizi - Art. 17, comma primo, lett. b) n. 1 e 2 - Interventi di manutenzione straordinaria - Ampliamento - Frazionamento o accorpamento di unità immobiliari - Inclusione - Titolo abilitativo - Necessità - Esclusione.

In tema di reati urbanistici, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 17 comma primo lett. b), n.1 e 2 del D.L. n. 133 del 2014 (conv. in legge n. 164 del 2014), deve ritenersi ampliata la categoria degli interventi di manutenzione straordinaria, comprensiva anche del frazionamento o accorpamento di unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti una variazione di superficie o del carico urbanistico, per i quali pertanto, ove rimangano immutate la volumetria complessiva e la originaria destinazione d'uso, non è più necessario il permesso di costruire. 


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