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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza 4 luglio 2019, n. 18033, sez. II civile

PROFESSIONISTI - Notai – Apertura di uno studio in altra sede – Illecita concorrenza – Configurabilità – Sanzione della censura – Applicazione – Legittimità.
 

Pur se effettivamente la nuova formulazione dell’art. 147 della legge n. 89 del 1913 non fa più riferimento alla concorrenza illecita tre i notai, tuttavia alla materia disciplinare si applica, ove non diversamente previsto, il principio generale del tempus regit actum. Il diverso principio della cd. retroattività in mitius è invece configurabile soltanto in presenza di sanzioni di carattere formalmente o sostanzialmente penale, dovendosi intendere nel secondo caso quelle particolari ipotesi in cui la sanzione, pur essendo nominalmente amministrativa, presenta tuttavia caratteri “punitivi”.

Non sussiste alcun concorso formale di norme tra l’art. 26 della legge notarile, che sanziona specificamente l’apertura di uno studio fuori distretto, e l’art. 147 della predetta normativa – che nella formulazione anteriore all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, applicabile al caso di specie ratione temporis, costituisce una norma di chiusura di sistema che sanziona qualsiasi condotta idonea a recare pregiudizio alla categoria creando concorrenza illecita tra i notai con qualunque mezzo non confacente al decoro e al prestigio della categoria. L’art. 147 delinea pertanto una peculiare fattispecie di illecito di pericolo a condotta libera per la cui configurabilità non è richiesta la prova specifica del danno; detta fattispecie è posta a tutela dell’ordinato svolgimento della concorrenza tra professionisti appartenenti alla categoria e ad essa non può attribuirsi natura sostanzialmente penale.


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