Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, sentenza 3 settembre 2020, n. 18291, sez. II civile

CONTRATTI - Garanzie patrimoniali - Contratti - Cessione di cubatura - Azione revocatoria ordinaria - Esperibilità dell’azione - Ammissibilità - Motivi.

Poiché l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito, che non si rilevi prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata - non è da escludere in caso di contratto di cessione di cubatura l'esperibilità dell'azione stessa non già a fini restitutori o risarcitori in forma specifica, bensì per ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore ex art. 2740 c.c., se la consistenza di esso, per effetto dell'atto di disposizione, si sia ridotta al punto da pregiudicare l'azione per la realizzazione del credito


Modulo Ricerca Generica per Argomento