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Cassazione, ordinanza 14 settembre 2020, n. 19071, sez. VI -5

IRAP - autonoma organizzazione – criteri – compensi per attività di segreteria.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle condizioni sopraelencate (nel caso di specie l’IRAP è stata considerata applicabile poiché la CTR, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il contribuente si fosse avvalso di un lavoratore dipendente i cui compensi superavano notevolmente la soglia di congruità per l’impiego di un collaboratore con mansioni di segreteria)


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