Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:
Categoria: NOTAIO

Cassazione, ordinanza 13 dicembre 2021, n. 39418, sez. III civile

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA PROFESSIONALE - Notaio - Mancata esecuzione delle visure - Nesso eziologico tra il comportamento del notaio e il pregiudizio subito – Esclusione - Assicurazione professionale Manleva Condizioni.

Per il principio derivante dal combinato disposto degli artt. 1218 e 1223 c.c., l’acquirente non ha titolo per domandare la condanna del notaio rogante alla restituzione del corrispettivo pagato, in quanto non è ravvisabile alcun nesso eziologico tra il comportamento del notaio e il pregiudizio subito, essendosi questo verificato del tutto indipendentemente dal comportamento del professionista.

Il notaio richiesto della preparazione e della stesura di un atto pubblico di trasferimento immobiliare, la preventiva verifica della libertà e della disponibilità del bene e, più in generale, delle risultanze dei pubblici registri, attraverso la loro visura, rappresenta, salvo espressa dispensa per concorde volontà delle parti, obbligo derivante dall’incarico conferitogli dal cliente, di talché l’inosservanza dello stesso luogo a responsabilità ex contractu del notaio per inadempimento della prestazione d’opera intellettuale demandatagli. È comunque indubitabile che l’azione di responsabilità contrattuale nei confronti del professionista che abbia violato i propri obblighi può essere accolta, secondo le regole generali che governano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui un danno si sia effettivamente verificato. Ai fini dell’accertamento di tale danno è dunque necessario valutare in quale situazione economica si sarebbe trovato il cliente qualora il notaio avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione.

Nell’assicurazione per la responsabilità civile e al di fuori delle ipotesi legali di assicurazione obbligatoria, l’assicuratore è obbligato solo nei confronti dell’assicurato a tenerlo indenne in quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l’assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell’assicuratore, e non anche il terzo, nei confronti del quale l’assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana. Invero, un rapporto diretto tra assicuratore e danneggiato sorge quando l’assicuratore assuma l’iniziativa di adempiere direttamente nelle mani del danneggiato, oppure quando l’assicurato richieda all’assicuratore il pagamento diretto al danneggiato, ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ.

Posto che il notaio, se intende ottenere la condanna alla manleva del proprio assicuratore, è tenuto a reiterare in appello detta domanda, non esaminata dal primo giudice, la mancata riproposizione della domanda stessa è da intendersi come rinunciata ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e, dunque, non più esaminabile dalla Corte territoriale, la quale non può statuire su di essa, se non violando il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di cui all’art. 112 c.p.c.

Modulo Ricerca Generica per Argomento