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Categoria: VENDITA

Cassazione, ordinanza 14 dicembre 2021, n. 39914, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Immobiliare - Soffitta scorporata dall’alloggio - Nuovo titolo urbanistico - Necessità - Esclusione - Motivi.

La vendita parziale di un appartamento non è vietata dagli artt. 17 e 40 della legge n. 47 del 1985, che comminano la nullità dei trasferimenti di immobili realizzati in assenza o in totale difformità dalla concessione o licenza edilizia, dall’art. 222 del R.D. n. 1265 del 1934, che sanziona l’utilizzazione come alloggio di costruzioni prive di licenza di abitabilità. Infatti, il rilascio della concessione edilizia e della nuova licenza di abitabilità, ove necessarie per poter attuare lo scorporo di una parte dell’appartamento, non incide preventivamente sulla validità della vendita ma, solo successivamente, sulla sua attuazione e, pertanto, potrebbe rappresentare una ragione di risoluzione contrattuale per l’inadempimento delle obbligazioni gravanti sul venditore (trasmissione del possesso della cosa al compratore e assicurazione allo stesso della possibilità di servirsi del bene in conformità con la sua destinazione).

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