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Cassazione, ordinanza 3 gennaio 2023, n. 39, sez. I civile

Incasso di una polizza vita – Conflitto tra l’avvocato (amministratore di sostegno) e l’erede testamentaria.


Il diritto attribuito al terzo beneficiario risulta avulso dalla vicenda strettamente successoria, trovando la propria fonte nel contratto assicurativo: l'evento morte, anche in tale ipotesi, funge da mero riferimento temporale per l'accertamento della qualità di beneficiario, "operando (quindi) su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.

Essendo la designazione del beneficiario dei vantaggi di un'assicurazione sulla vita, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall'art. 1920 c.c., comma 2 atto inter vivos con effetti post mortem, da cui discende l'effetto dell'immediato acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione, la generica individuazione quali beneficiari degli "eredi (legittimi e/o testamentari)" ne comporta l'identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, indipendentemente dalla rinunzia o dall'accettazione della vocazione. Deve invero sempre rammentarsi che qui il termine "eredi" viene attribuito dalla designazione allo scopo precipuo di fornire all'assicuratore un criterio univoco di individuazione del creditore della prestazione, e perciò prescinde dall'effettiva vocazione.

L'individuazione degli "eredi" beneficiari della polizza assicurativa, legittimi e/o testamentari, deve avvenire al momento della morte del contraente, e non già al momento della designazione. Inoltre è sufficiente che gli "eredi", genericamente designati, siano in astratto successibili in forza del titolo prescelto dal contraente (e pertanto la legge e/o il testamento), essendo del tutto irrilevanti le vicende relative alla rinuncia o all'acquisto dell'eredità. Infine, l'eventuale istituzione di erede per testamento compiuta dal contraente dopo aver designato i propri eredi legittimi quali beneficiari della polizza non rileva né come nuova designazione per attribuzione delle prestazioni assicurative, né come revoca del beneficio "ove non risulti una inequivoca volontà in tal senso, operando su piani diversi l'intenzione di disporre mortis causa delle proprie sostanze e l'assegnazione a terzi del diritto contrattuale alla prestazione assicurativa.

(Nella controversia in oggetto un avvocato, in qualità di amministratore di sostegno, è accusato di aver riscosso erroneamente in nome e per conto dell’amministrato e previa autorizzazione del Giudice tutelare, la somma di 50mila euro in forza di una polizza vita, in luogo dell’erede testamentaria).

 

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