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Categoria: USUCAPIONE

Cassazione, sentenza 21 aprile 2023, n. 10755, sez. II civile

Terreno appartenente al patrimonio indisponibile del Comune – Usucapibilità.


Le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dalla l. n. 865 del 1971, art. 35, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango.

È esclusa, pertanto, l'usucapibilità dei terreni per cui è causa, trattandosi di aree comprese in un piano approvato a norma della L. n. 167 del 1962 e perciò appartenenti ex L. n. 865 del 1971, art. 35 al patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare esigenze di edilizia economica e popolare. Fino a diversa loro classificazione da adottarsi con atto di pari rango, è irrilevante la condotta concludente dell'ente proprietario, seppure consistente nella mancata loro trasformazione e nel mancato loro utilizzo.
 

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