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Cassazione, ordinanza 6 marzo 2024, n. 5976, sez. II civile

CONTRATTI – VENDITA - Compravendita immobiliare - Contratto preliminare - Effetti subordinati a condizione sospensione potestativa mista - A che il promissario acquirente ottenga il titolo abilitativo urbanistico dall’amministrazione - Eventuale omissione - Contrarietà a buona fede - Non sussiste - Avveramento fittizio della condizione - Non sussiste.


Nel caso in cui le parti subordinino gli effetti di un contratto preliminare di compravendita immobiliare alla condizione che il promissario acquirente ottenga da un ente pubblico la necessaria autorizzazione amministrativa, la relativa condizione è qualificabile come “mista”, dipendendo la concessione dei titoli abilitativi urbanistici non solo dalla volontà della pubblica amministrazione, ma anche dal comportamento del promissario acquirente nell’approntare la relativa pratica, sicché la mancata concessione del titolo comporta le conseguenze previste in contratto, senza che rilevi, ai sensi dell’articolo 1359 c.c., un eventuale comportamento omissivo del promissario acquirente, sia perché tale disposizione è inapplicabile nel caso in cui la parte tenuta condizionatamente ad una data prestazione abbia anch’essa interesse all’avveramento della condizione, sia perché l’omissione di un’attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto l’attività omessa costituisca oggetto di un obbligo giuridico e la sussistenza di siffatto obbligo deve escludersi per l’attività di attuazione dell’elemento potestativo in una condizione mista, con conseguente esclusione dell’obbligo di considerare avverata la condizione.

 

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