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Cassazione, sentenza 27 marzo 2024, n. 8277, Sez. III civile

OBBLIGAZIONI IN GENERE - COMPORTAMENTO SECONDO CORRETTEZZA - In genere.


La buona fede oggettiva - che, nell’esecuzione del rapporto contrattuale, è il nerbo delle regole di condotta, dal contenuto necessariamente elastico, ma ontologicamente etico - governa il comportamento dei contraenti, in modo tale che esso, mediante l’adempimento di tale basilare obbligo relazionale, sia collaborativo e sociale e sia diretto, quindi, a tutelare i legittimi interessi della controparte al pari dei propri. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che, nel rigettare la domanda restitutoria di alcune somme di denaro svolta nei confronti di un Consorzio, che agiva quale sostituto di imposta di AGEA, aveva integralmente eluso il canone della buona fede oggettiva, statuendo erroneamente che chi versa al sostituto una somma non dovuta può recuperarla solo dopo che detta somma sia stata materialmente trasferita al sostituito).

 

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