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Cassazione, ordinanza 27 marzo 2024, n. 8254, sez. III civile

Amministrazione pubblica (contratti con la) – Locazione – Recesso del conduttore – Sopravvenienze.


Il contratto di locazione immobiliare concluso iure privatorum dalla pubblica amministrazione quale conduttore non si sottrae alla disciplina contemplata dall’art. 27, ottavo comma, della L. n. 392 del 1978.
Ne consegue che le ragioni che consentono al conduttore il recesso anticipato devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione e non possono identificarsi con la necessità di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli spazi.

 

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