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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, ordinanza, 18 luglio 2024, n. 19827, sez. II civile

Amministratore – intermediazione – Vendita di immobili.


Con riguardo alla compravendita di un appartamento compreso in fabbricato condominiale, all’amministratore del condominio non è precluso di espletare attività di intermediazione tra il singolo condomino alienante ed il terzo acquirente, attesa l’estraneità del detto affare alla sfera delle attribuzioni entro cui sono circoscritti i poteri dell’amministratore ai sensi degli artt. 1130 e 1131 c.c.

 

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