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Categoria: NOTAIO

Cassazione, sentenza, 22 luglio 2025, n. 20650, sez. II civile

NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE Elemento soggettivo - Dolo o colpa - Sussistenza - Necessità - Conseguenze - Errore sulla liceità del fatto - Rilevanza - Condizioni - Incolpevolezza dell’errore - Necessità.

Anche in tema di responsabilità disciplinare notarile è applicabile il principio secondo cui l’illecito deve risultare ascrivibile all’autore del fatto (almeno) a titolo di colpa, cosicché l’errore sulla liceità del fatto deve reputarsi rilevante e scriminante, ove risulti incolpevole, dovendosi, tuttavia, desumere il profilo di non colpevolezza dell’errore stesso da elementi positivi (quali un’assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta, ovvero un provvedimento dell’autorità giudiziaria) idonei a indurre il professionista all’illecito contestato e non ovviabili con l’uso dell’ordinaria diligenza.

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