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Cassazione, ordinanza, 27 agosto 2025, n. 24006, sez. I civile

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" – DISPOSIZIONI GENERALI - ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ (PURA E SEMPLICE) - MODI - TACITA - IN GENERE Costituzione in giudizio di un chiamato all’eredità - Accettazione tacita dell’eredità - Configurabilità - Condizioni - Fondamento.

L’assunzione in giudizio della qualità di erede di un originario debitore costituisce accettazione tacita dell’eredità qualora i chiamati si costituiscano dichiarando tale qualità senza in alcun modo contestare il difetto di titolarità passiva della pretesa, compiendo gli stessi un’attività non altrimenti giustificabile se non con la veste di erede, che esorbita dalla mera attività processuale conservativa del patrimonio ereditario, ed è dichiarata non al fine di paralizzare la pretesa, ma di illustrare la qualità soggettiva nella quale essi intendono paralizzarla.