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Categoria: CONDOMINIO

Cassazione, sentenza, 15 settembre 2025, n. 25226, sez. II civile

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - SOPRAELEVAZIONE - IN GENERE Diritto, ai sensi dell’art. 1127 c.c., del proprietario esclusivo del lastrico solare o dell’ultimo piano - Sussistenza - Necessità di riconoscimento da parte degli altri condomini - Esclusione - Limiti o divieti - "Servitus altius non tollendi" - Assimilabilità - Costituzione - Pattuizione scritta - Necessità - Regolamento condominiale contrattuale - Idoneità.

Il diritto di sopraelevare nuovi piani o nuove fabbriche spetta al proprietario esclusivo del lastrico solare o dell’ultimo piano di un edificio condominiale, ai sensi dell’art. 1127 c.c., comprese le limitazioni previste, senza necessità di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini, mentre limiti o divieti all’esercizio di tale diritto, assimilabili ad una "servitù altius non tollendi", possono esser costituiti soltanto con espressa pattuizione, che può esser contenuta anche nel regolamento condominiale, di tipo contrattuale.