Seleziona Argomento
 
Testo
 
Periodo storico
 
  
 
 
Data pubblicazione:

Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2023, n. 34507, sez. V

Imposta di registro- Pegno su quote- Base imponibile


Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, lett. f)), nella nozione di "titoli" a tal fine indicata dalla legge non rientrano le quote di partecipazione in Srl o in società personali, in quanto non equiparabili nè ai titoli di credito nè al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.

 

Modulo Ricerca Generica per Argomento