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Cassazione, ordinanza 11 dicembre 2023, n. 34507, sez. V

Imposta di registro- Pegno su quote- Base imponibile


Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro sugli atti con i quali viene prestata garanzia personale o reale (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, lett. f)), nella nozione di "titoli" a tal fine indicata dalla legge non rientrano le quote di partecipazione in Srl o in società personali, in quanto non equiparabili nè ai titoli di credito nè al denaro; ne consegue che, nel caso di pegno sulle stesse, la base imponibile va determinata non in ragione del loro valore nominale, ma secondo la regola generale della somma garantita.