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Categoria: ATTO NOTORIO

Cassazione, sentenza 21 maggio 2014, n. 11223, sez. I civile

PROVA CIVILE - ATTO NOTORIO - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valore probatorio - Limiti - Dichiarazione resa nell'interesse altrui - Validità - Fattispecie in tema di dichiarazione giudiziale di paternità.

 

In materia di prova civile, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non può costituire, nel giudizio in cui è prodotta, prova della verità del suo contenuto, ma solo un indizio, valutabile dal giudice in relazione agli altri elementi acquisiti. Tale dichiarazione può essere prestata anche nell'interesse di un soggetto diverso dal dichiarante, in quanto l'art. 47, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel prevedere che la dichiarazione resa nell'interesse proprio può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui si abbia diretta conoscenza, costituisce un ampliamento dell'oggetto delle dichiarazioni sostitutive che il cittadino può compiere nel suo interesse, per cui quelle rese nell'interesse altrui possono concernere persone diverse dal dichiarante.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di dichiarazione giudiziale di paternità naturale fondata sugli indizi desunti da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prestata dalla madre, nell'interesse del figlio, avente ad oggetto l'identità del padre, nonché dal rifiuto di quest'ultimo di sottoporsi ad esami ematologici).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116, DPR 28/12/2000 num. 445 art. 21 com. 1, art. 47 com. 1 e art. 47 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 15486 del 2007, N. 27173 del 2011