I) MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Istanza di revoca del sequestro - Legittimazione del creditore assistito da "ius sequelae" - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
In caso di sequestro preventivo disposto su un bene gravato da pegno o da ipoteca, il terzo creditore titolare del diritto reale di garanzia non è legittimato a chiedere la revoca della misura cautelare, non essendo la sua posizione giuridica assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà, la cui sussistenza - essendo giuridicamente incompatibile con la pretesa ablatoria dello Stato - comporta l'immediata restituzione del bene ai sensi dell'art. 321, comma terzo, cod. proc. pen.
(Fattispecie in tema di sequestro preventivo disposto ex art. 12-sexies D.L. n. 306 del 1992).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 e com. 3, art. 667 com. 4, art. 676 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 86, art. 87, art. 88, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 13, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4, art. 12 sexies com. 4 n. 2, Legge 07/08/1992 num. 356 art. 12 sexies
Massime precedenti Conformi: N. 2860 del 1994, N. 28823 del 2002, N. 32648 del 2009, N. 28145 del 2013
Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 9 del 1999
II) MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Bene sottoposto a diritto reale di garanzia - Soddisfacimento del terzo creditore assistito da "ius sequelae" - Tutela anticipata davanti al giudice dell'esecuzione civile - Esclusione - Tutela posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale - Ammissibilità - Fattispecie.
Il titolare di un diritto di credito assistito da garanzia reale su bene sottoposto a sequestro penale potrà far valere il suo diritto solo in via posticipata davanti al giudice dell'esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a una tutela in via anticipata attraverso la promozione o la prosecuzione dell'azione esecutiva civile.
(Fattispecie in tema di sequestro disposto ex art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 2 e com. 3, art. 667 com. 4, art. 676 com. 1, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 86, art. 87, art. 88, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 13, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4, art. 12 sexies com. 4 n. 2
Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9 del 1994, N. 9 del 1999
III) MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Sequestro disposto ai sensi dell'art. 12 sexies del D.L. n. 306/1992 - Tutela del terzo creditore - Applicazione analogica del Titolo IV del D. lgs. n. 159 del 2011 - Esclusione - Ragioni.
La disciplina prevista per i sequestri di prevenzione dal Titolo IV del D.Lgs. n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia), in tema di tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali, non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito dalla legge n. 356 dello stesso anno.
(In motivazione la Corte ha escluso la praticabilità di un'applicazione analogica della disciplina citata, in base al carattere di specialità della normativa contenuta nel "codice antimafia" e all'insussistenza in materia di una lacuna legislativa colmabile ai sensi dell'art. 12, comma secondo delle preleggi).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 52, art. 53, art. 54, art. 55, art. 56, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321, art. 667, art. 676, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 86, art. 87, art. 88, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 13, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies com. 4, art. 12 sexies com. 4 n. 2, Preleggi art. 12, art. 14, art. 15
Massime precedenti Vedi: N. 22860 del 2011, N. 27037 del 2012, N. 44534 del 2012, N. 27201 del 2013