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Categoria: BENI

Cassazione, sentenza 5 agosto 2013, n. 18651, sez. II civile

BENI - PERTINENZE - CESSAZIONE DEL VINCOLO - Per atto volontario del proprietario già alienante della cosa principale - Legittimità - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

 

La cessazione del vincolo pertinenziale non può avvenire per un atto di volontà del proprietario che abbia già trasferito la cosa principale, sicché l'alienazione a terzi della cosa accessoria (nella specie, vano corridoio) non è opponibile all'anteriore acquirente della cosa principale (nella specie, unità immobiliare servita dal corridoio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 818 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 3098 del 1987, N. 6009 del 2000, N. 10147 del 2004