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* Cassazione, sentenza 2 agosto 2012, n. 13917, sez. I civile

Amministrazione di sostegno – Infermità di mente – Necessità – Non sussiste.

 
L'amministrazione di sostegno non presuppone necessariamente l'accertamento di una condizione di infermità di mente, ma contempla anche l'ipotesi che sia riscontrata una menomazione fisica o psichica della persona sottoposta ad esame, che determini, pur se in ipotesi temporaneamente o parzialmente, una incapacità nella cura dei propri interessi.
(Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ravvisato che sussistessero i presupposti per disporre l’amministrazione di sostegno in quanto l’anziano aveva devoluto gran parte del suo patrimonio in favore di un parente dal quale dipendeva psicologicamente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 404